TRATTATO DI FONTAINEBLEAU
Il trattato di Fontainebleau con cui Napoleone rinunciava alla sovranità sulla Francia, venne siglato l'11 aprile del 1814, fu per molto tempo tenuto segreto e non fu mai pubblicato.
Articolo I - S.M. l'Imperatore
Napoleone rinuncia per se, per i suoi successori e discendenti, come pure per tutti i
membri della sua famiglia, a qualunque diritto do sovranità e di dominio, tanto
sull'impero francese ed il regno d'Italia, come su ogni altra nazione.
II - Le LL.MM. l'Imperatore Napoleone e l'Imperatrice Maria
Luisa conserveranno questi titoli e qualifiche, vita natural durante.
La Madre, i fratelli, le sorelle, i nipoti d'ambo i sessi dell'Imperatore conserveranno
ugualmente, ovunque essi si troveranno, il titolo di principi.
III - L'Isola d'Elba, scelta dall'Imperatore per suo
soggiorno, costituirà, vita natural durante, un principato separato, che sarà da lui
posseduto in tutta sovranità e proprietà.
Sarà inoltre passata all'Imperatore, ed in piena proprietà, una rendita annuale di due
milioni di franchi, iscritta nel Gran Libro di Francia, di cui un milione sarà
reversibile all'Imperatrice.
IV - Tutte le potenze s'impegnano ad adoperare i loro buoni
uffici per far rispettare dagli Stati barbareschi la bandiera e il territorio dell'isola
d'Elba e perché, nei suoi rapporti con gli Stati barbareschi sia da essa assimilata alla
Francia.
V - I ducati di Parma, di Piacenza e di Guastalla saranno
dati in proprietà e sovranità a Sua Maestà l'Imperatrice Maria Luisa e passeranno ai
suoi figli e discendenti in linea diretta: Il principe suo figlio, da questo momento,
assumerà il titolo di principe di Parma, Piacenza e Guastalla.
VI - Nei paesi ai quali l'imperatore rinunzia, saranno
riservate a lui e alla sua famiglia, alcune proprietà o rendite iscritte sul Gran Libro
di Francia, fino a un reddito netto annuo, detratta ogni spesa, di franchi due milioni e
cinquecentomila. Queste proprietà o rendite, apparterranno in piena proprietà, ed essi
ne potranno disporre a piacimento, ai principi ed alle principesse della sua famiglia e
saranno ripartite in modo che le entrate risultino per ciascuno nella seguente misura: a
madame Mère trecentomila franchi; al re Giuseppe e alla regina cinquecentomila franchi;
al re Luigi duecentomila franchi; alla regina Ortensia ed ai suoi quattrocentomila
franchi; al re Girolamo e alla regina cinquecentomila franchi; alla principessa Elisa
trecentomila franchi; alla principessa Paolina trecentomila franchi.
I principi e le principesse della famiglia dell'Imperatore Napoleone conserveranno inoltre
tutti beni mobili e immobili, di qualunque natura essi siano, da loro posseduti quali beni
privati, e in particolar modo le rendite di cui usufruiscono sempre come privati, per
somme iscritte sul Gran Libro di Francia e sul Monte Napoleone di Milano.
VII - L'appannaggio annuo dell'imperatrice Giuseppina sarà
ridotto a un milione in possedimenti o somme iscritte sul Gran Libro di Francia. Essa
continuerà a godere la piena proprietà di tutti i beni mobili e immobili privati e
potrà disporne in conformità delle leggi francesi.
VIII - Sarà concessa al principe Eugenio, viceré d'Italia,
una conveniente residenza fuori della Francia.
IX - Le proprietà possedute in Francia da S.M. l'Imperatore
come dominio sia straordinario, sia privato, saranno da lui restituite alla Corona.
X - Tutti i diamanti della Corona rimarranno alla Francia.
XI - L'Imperatore Napoleone restituirà al Tesoro e alle
altre pubbliche casse tutte le somme e gli effetti che ne furono tolti per suo ordine,
escluso quanto di competenza della lista civile.
XII - I debiti della Corona di S.M l'imperatore Napoleone
quali erano il giorno della firma del presente trattato, saranno immediatamente pagati
sugli arretrati dovuti dal Tesoro pubblico alla lista civile, a norma degli elenchi che
verranno firmati da n commissario appositamente nominato.
XIII - Le obbligazioni del Monte Napoleone di Milano, verso
tutti i suoi creditori francesi e stranieri, saranno puntualmente soddisfatte, senza che a
tale riguardo sia apportato cambiamento di sorta.
XIV - Saranno dati i salvacondotti necessari per il libero
passaggio di S.M l'Imperatore Napoleone, dell'Imperatrice, dei principi, delle
principesse, e di tutte le persone del loro seguito, le quali vorranno accompagnarli e
stabilirsi fuori della Francia, nonché per il trasporto degli equipaggi, cavalli, ed
effetti che loro appartengono. Le potenze alleate, pertanto forniranno gli ufficiali ed
alcuni uomini di scorta.
XV - La Guardia Imperiale francese fornirà un distaccamento
di millecinquecento uomini d'ogni arma per servire di scorta fino a Saint Tropez, luogo
fissato per l'imbarco.
XVI - Saranno allestite una corvetta e le navi da trasporto
necessarie per condurre a destinazione S.M. l'Imperatore Napoleone e la sua Casa. La
corvetta rimarrà piena proprietà dell'Imperatore.
XVII - S.M. l'Imperatore potrà condur seco e tenere per sua
guardia quattrocento uomini volontari, sia ufficiali che sottufficiali e soldati.
XVIII - Tutti i francesi che avranno servito S.M.
l'Imperatore Napoleone e la sua famiglia, saranno obbligati, sotto pena di perdere la
cittadinanza francese, a rientrare in Francia nel termine di tre anni, a meno che non
siano compresi nelle eccezioni che il governo francese si riserva di accordare spirato
questo termine.
XIX - Le truppe polacche, di ogni arma, che prestano servizio
in Francia, saranno libere di ritornare in patria conservando armi e bagagli in segno del
loro onorato servizio; gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati conserveranno le
decorazioni che furono loro concesse e le pensioni inerenti a tali decorazioni.
XXI - Le grandi Potenze alleate garantiranno l'esecuzione di
tutti gli articoli del presente trattato e s'impegnano ad ottenere che esso sia adottato e
garantito anche dalla Francia.
Fatto a Parigi l'11 aprile 1814. Caulaincourt, duca di Vicenza; il maresciallo duca di
Taranto Macdonald; il maresciallo duca d'Elchingen, Ney; il principe di Metternich.
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